Allegato I›Parte SESTA
Art. 18
58 / 84Coordinamento e accordi di compartecipazione
In vigore dal 21 giu 1997
Coordinamento e accordi di compartecipazione
1. I Paesi Parte africani coordinano l'elaborazione, la negoziazione e l'attuazione dei programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali. Possono, secondo quanto conviene, associare a questo processo altre Parti e organizzazioni intergovernative e non governative competenti.
2. Questo coordinamento ha lo scopo di provvedere affinché la cooperazione tecnica e finanziaria sia effettuata conformemente alla Convenzione e di assicurare la continuità necessaria nell'utilizzazione e nella gestione delle risorse.
3. I Paesi Parte africani organizzano processi consultivi ai livelli nazionale, subregionale e regionale. Tali processi consultivi possono, tra l'altro:
(a) fungere da quadro per la negoziazione e la conclusione di accordi di compartecipazione fondati su programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali; e
(b) permettere di precisare i contributi dei Paesi Parte africani e degli altri membri dei gruppi consultivi ai programmi, e di definire le priorità e d'identificare gli accordi concernenti l'attuazione e i criteri di valutazione, nonché i meccanismi di finanziamento per l'attuazione.
4. Il Segretariato permanente può, su domanda dei Paesi Parte africani e in virtù dell' della Convenzione, facilitare la convocazione di tali processi consultivi:
(a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi consultivi efficaci, traendo insegnamento da altri accordi di questo tipo; (b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni o processi di consultazione e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; e
(c) fornendo altre informazioni utili per stabilire o migliorare gli accordi consultivi.
5. Gli organi di coordinamento subregionali e regionali, tra l'altro:
(a) formulano raccomandazioni in merito alla strutturazione degli accordi di compartecipazione;
(b) sorvegliano e valutano l'attuazione dei programmi subregionali e regionali approvati e presentano un rapporto in merito; e
(c) si adoperano per garantire che i Paesi Parte africani comunichino e cooperino efficacemente tra loro.
6. La partecipazione ai gruppi consultivi è, secondo quanto conviene, aperta ai governi, ai gruppi e ai donatori interessati, agli organi, fondi e programmi pertinenti del sistema delle Nazioni Unite, alle organizzazioni subregionali e regionali competenti e ai rappresentanti delle organizzazioni non governative competenti. Le modalità di gestione e di funzionamento di ogni gruppo consultivo sono stabilite dai suoi partecipanti.
7. In applicazione dell' della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati sono incoraggiati ad instaurare tra loro, di propria iniziativa, un processo informale di consultazione e di coordinamento ai livelli nazionale, subregionale e regionale ed a partecipare, su domanda di un Paese africano colpito, Parte della Convenzione, o dell'organizzazione subregionale o regionale competente, ad un processo consultivo nazionale, subregionale o regionale avente per scopo di valutare i bisogni in aiuto e di rispondervi per facilitare l'attuazione del programma d'azione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-18