Art. 7 · LEGGE 15 maggio 1997, n. 127

Art. 7

LEGGE 15 maggio 1997, n. 127

In vigore dal 18 mag 1997
(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59) 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche: a) all', comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998"; b) all', comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e amministrazione"; c) all', comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati"; d) all', comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998"; e) all', comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi"; f) all', comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998"; g) all', comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso"; h) all', comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo 38"; i) all', comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche"; l) all', comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente: "t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali"; m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f, al termine del comma 1 dell'; n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza"; o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni"; p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni"; q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì"; r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati"; s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
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