Art. 14 · LEGGE 15 maggio 1997, n. 127

Art. 14

LEGGE 15 maggio 1997, n. 127

In vigore dal 18 mag 1997
(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali) 1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il quinto comma è abrogato. 2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell', comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il comma 5 è abrogato.
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