Art. 14
LEGGE 15 maggio 1997, n. 127
In vigore dal 18 mag 1997
(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta
mediante cessione di beni culturali)
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell', comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il comma 5 è abrogato.
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