Art. 2 · LEGGE 10 aprile 1997, n. 97

Art. 2

LEGGE 10 aprile 1997, n. 97

In vigore dal 30 apr 1997
Composizione della Commissione 1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
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