Art. 2
LEGGE 10 aprile 1997, n. 97
In vigore dal 30 apr 1997
Composizione della Commissione
1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati,
scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-04-10;97#art-2