Capo II
Art. 6
6 / 10In vigore dal 9 dic 2000
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all', con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché sulla base dei criteri e principi direttivi di cui all' della presente legge.
2. Con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi di cui al comma 1, sono emanate norme regolamentari per il finanziamento e la gestione dei programmi comuni a più amministrazioni, anche mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili che disciplinano i programmi comuni. In particolare, nella emanazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data priorità alla revisione delle procedure finanziarie relative ai programmi di intervento nelle aree depresse del Paese, nonché a quelle relative ai programmi di intervento nelle aree montane.
3. Le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria.
5. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all', il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 4 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
Note all'articolo
- La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che i testi unici di cui al comma 4 del presente articolo sono emanati entro il 30 giugno 2002.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-04-03;94#art-6