Art. 5
Capo II

Art. 5

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In vigore dal 9 apr 1997
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad individuare le unità previsionali di base del bilancio. Il decreto si uniformerà ai seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni: a) rendere più razionali, significative e trasparenti le scelte del Governo e del Parlamento sulla acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all'interno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione; b) razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e alla disciplina del procedimento; a tal fine saranno analiticamente riconsiderati gli oggetti dei capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove necessario, la normativa che fa da supporto all'autorizzazione di bilancio, anche attraverso l'abrogazione di norme desuete o assorbite; c) individuare in modo certo il responsabile della unità previsionale e dei relativi procedimenti; d) determinare, per ciascuna unità previsionale, l'autorizzazione ai pagamenti sulla base dell'integrazione tra i flussi informativi provenienti dal Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, dal Sistema informativo della Direzione generale del tesoro e dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato; e) ridefinire il sistema della Tesoreria unica in modo da prevederne, per le regioni e gli enti locali, il graduale superamento in connessione con il progressivo conferimento di ulteriori funzioni ed entrate proprie; f) riorganizzare i conti di Tesoreria in modo che essi siano raccordabili con la gestione dei capitoli di bilancio e delle unità previsionali di base. Conseguentemente riorganizzare la prospettazione dei conti riassuntivi mensili del Tesoro. Tale riorganizzazione deve consentire il raccordo, da effettuare nella relazione di cassa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione; g) disciplinare la procedura di formazione del bilancio sulla base di un esame delle esigenze funzionali e degli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, con esclusione del criterio della spesa storica incrementale; h) introdurre, ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità analitica per centri di costo. 2. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il decreto legislativo ivi previsto provvederà altresì a ristrutturare il rendiconto generale dello Stato prevedendo la suddivisione in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazioneche fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di una analisi economica della gestione patrimoniale. 3. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all', il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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