Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
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Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA Art. 2 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi Art. 3 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono: a) individuati tassativamente le Art. 4 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai Art. 5 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, Art. 6 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il pare Art. 7 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le Art. 8 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti Art. 9 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del Art. 10 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 pos
Art. 11 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislati Art. 12 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Gov Art. 13 1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiu Art. 14 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il G Art. 15 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006 Art. 16 1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n Art. 17 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Gov Art. 18 1. - Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, Art. 19 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi
Art. 20 bis 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrati Art. 20 ter 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
Art. 21 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel p Art. 22 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricer Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360