Art. 5 · LEGGE 7 marzo 1997, n. 53

Art. 5

LEGGE 7 marzo 1997, n. 53

In vigore dal 13 mar 1997
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 marzo 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------
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