Art. 4
LEGGE 7 marzo 1997, n. 53
In vigore dal 1 gen 2000
Norme transitorie e finali
1. Il Comitato di cui all' resta in carica fino al 31 dicembre 1998. (1)
2. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è abrogato.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, rispettivamente, dell' del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell' del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell' del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell' del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell' del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell' del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell' del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell' del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell' del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.
Storico versioni
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