Art. 2 · LEGGE 7 marzo 1997, n. 53

Art. 2

LEGGE 7 marzo 1997, n. 53

In vigore dal 13 mar 1997
Funzioni del Comitato 1. Il Comitato di cui all' è organo di consulenza del Governo per gli interventi di consolidamento e restauro della Torre. Esso, in particolare: a) definisce, anche in deroga alla normativa vigente ed alle competenze collegiali in materia, il progetto di massima e quello esecutivo necessari al restauro della Torre, ed inoltre dispone in ordine all'attuazione dei necessari interventi; b) indica i tempi e gli oneri necessari, in relazione ai progetti di cui alla lettera a); c) indica i criteri di fruizione del monumento, compatibili con la sua tutela. 2. Il Comitato, nelle more dell'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1, adotta, altresì, gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia della Torre di Pisa. 3. Per le attività di cui al comma 1, lettere a) e c), il Comitato può individuare e avvalersi di soggetti tecnici di comprovata idoneità ed esperienza. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico dello stanziamento di cui all'. 4. Ogni sei mesi il Comitato presenta una relazione sulla attività svolta e sulle spese sostenute e da sostenersi al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.
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