Art. 9 · Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
ProtocolloTitolo IX

Art. 9

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Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

In vigore dal 3 apr 1997
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo qualora ciò possa: (a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o (b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero (c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-p-9