Protocollo›Titolo IX
Art. 9
108 / 114Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
In vigore dal 3 apr 1997
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo qualora ciò possa:
(a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
(b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
(c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-p-9