Art. 1 · Definizioni
ProtocolloTitolo IX

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 3 apr 1997
PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-p-1