Accordo›Titolo IX
Art. 99
99 / 114In vigore dal 3 apr 1997
Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sua parti siano applicate nel 1994 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizistan, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-99