Accordo›Titolo IX
Art. 95
95 / 114In vigore dal 3 apr 1997
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica del Kirghizistan.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-95