Accordo›Titolo IX
Art. 94
94 / 114In vigore dal 3 apr 1997
Fino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti ai sensi del presente accordo, quest'ultimo non pregiudicherà i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-94