Art. 88
AccordoTitolo IX

Art. 88

88 / 114
In vigore dal 3 apr 1997
Il trattamento riservato alla Repubblica del Kirghizistan ai sensi del presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-88