Art. 67 · Cooperazione statistica
AccordoTitolo VI

Art. 67

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Cooperazione statistica

In vigore dal 3 apr 1997
Cooperazione statistica La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica del Kirghizistan. In particolare, le Parti cooperano al fine di: - adeguare il sistema statistico kirghiso ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali; - scambiare informazioni statistiche; - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche. La Comunità fornisce a tal fine alla Repubblica del Kirghizistan l'assistenza tecnica necessaria.
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