Accordo›Titolo VI
Art. 59
59 / 114Riciclaggio del denaro
In vigore dal 3 apr 1997
Riciclaggio del denaro
1. Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione Finanziaria (FAFT).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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