Art. 58 · Servizi finanziari
AccordoTitolo VI

Art. 58

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Servizi finanziari

In vigore dal 3 apr 1997
Servizi finanziari La cooperazione sarà segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica del Kirghizistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrerà su: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica del Kirghizistan in un sistema di transazioni universalmente accettato; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica del Kirghizistan, e gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di "joint ventures" nel settore assicurativo della Repubblica del Kirghizistan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. Tale cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica del Kirghizistan e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.
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