Art. 46 · Cooperazione industriale
AccordoTitolo VI

Art. 46

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Cooperazione industriale

In vigore dal 3 apr 1997
Cooperazione industriale 1. La cooperazione sarà tesa a promuovere, in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal Kirghizistan per ristrutturare la propria industria; - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate; - la tutela dell'ambiente. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-46