Accordo
Art. 41
20 / 114In vigore dal 3 apr 1997
Fatto salvo il disposto dell', nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa quale attribuzione del diritto a:
- i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan a entrare o a soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica del Kirghizistan o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- le controllate o sedi secondarie comunitarie di società kirghise a impiegare cittadini kirghisi sul territorio della Comunità;
- le controllate o sedi secondarie kirghise di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica del Kirghizistan;
- le società kirghise o le controllate o sedi secondarie comunitarie di società kirghise a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini kirghisi che lavoreranno sotto il controllo di altre persone;
- le società comunitarie o le sedi secondarie o controllate kirghise di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-41