Accordo
Art. 40
19 / 114In vigore dal 3 apr 1997
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali che le Parti concedono o concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.
2. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione alle altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessun elemento del presento titolo può essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Repubblica del Kirghizistan di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-40