Art. 37
Accordo

Art. 37

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In vigore dal 3 apr 1997
Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società kirghise e comunitarie.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-37