Accordo
Art. 35
14 / 114In vigore dal 3 apr 1997
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte sul territorio di ciascuna Parte, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-35