Art. 35
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Art. 35

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In vigore dal 3 apr 1997
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte sul territorio di ciascuna Parte, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.
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