Art. 34
Accordo

Art. 34

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In vigore dal 3 apr 1997
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonché la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati ove necessario delle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
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