Accordo
Art. 30
9 / 114In vigore dal 3 apr 1997
1. Le Parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell': le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto .
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell', il governo della Repubblica del Kirghizistan informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività nella Repubblica del Kirghizistan di sedi secondarie e controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica del Kirghizistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.
4. Qualora l'introduzione nella Repubblica del Kirghizistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attività delle controllate e sedi secondarie di società comunitarie stabilite nella Repubblica del Kirghizistan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie già stabilite nella Repubblica del Kirghizistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-30