Art. 21
AccordoTitolo IV

Art. 21

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In vigore dal 3 apr 1997
Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.
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