Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995. 118 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO E UNA COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO Art. 23 ARTICOLO 23 1. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli S Art. 24 ARTICOLO 24 1. Le disposizioni dell'articolo 23 non si applicano al trasporto aereo, fluvi Art. 25 ARTICOLO 25 Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società kirghisa Art. 26 ARTICOLO 26 1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte non è impedi Art. 27 ARTICOLO 27 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera Art. 28 ARTICOLO 28 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società Art. 29 ARTICOLO 29 Le Parti riconoscono che è importante concedersi reciprocamente il trattamento Art. 30 ARTICOLO 30 1. Le Parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure Art. 31 ARTICOLO 31 1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnan Art. 32 ARTICOLO 32 Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica del Kirghizistan u Art. 33 ARTICOLO 33 1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso Art. 34 ARTICOLO 34 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti delle Art. 35 ARTICOLO 35 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limit Art. 36 ARTICOLO 36 Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle P Art. 37 ARTICOLO 37 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo a Art. 38 ARTICOLO 38 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corr Art. 39 ARTICOLO 39 Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso Art. 40 ARTICOLO 40 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente tit Art. 41 ARTICOLO 41 Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II Art. 43 ARTICOLO 43 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, l titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 ARTICOLO 2 Il rispetto della democrazia, i principi dei diritto internazionale e i diritti Art. 3 ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità nell'area titolo II DIALOGO POLITICO
Art. 4 ARTICOLO 4 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che è loro intenzione sviluppare Art. 5 ARTICOLO 5 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consigl Art. 6 ARTICOLO 6 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, Art. 7 ARTICOLO 7 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Comitat titolo III SCAMBI DI MERCI
Art. 8 ARTICOLO 8 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favori Art. 9 ARTICOLO 9 1. Le Parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per Art. 10 ARTICOLO 10 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazional Art. 11 ARTICOLO 11 1. Le merci originarie della Repubblica del Kirghizistan sono importate nella Art. 12 ARTICOLO 12 Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato. Art. 13 ARTICOLO 13 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantit Art. 14 ARTICOLO 14 Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle di Art. 15 ARTICOLO 15 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle imp Art. 16 ARTICOLO 16 Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientran Art. 17 ARTICOLO 17 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità Art. 18 ARTICOLO 18 Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni di un accordo s titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI
Art. 19 ARTICOLO 19 1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno St Art. 20 ARTICOLO 20 Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un co Art. 21 ARTICOLO 21 Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavo Art. 22 ARTICOLO 22 Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli titolo V Pagamenti correnti e capitale
Art. 42 ARTICOLO 42 1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibi Art. 44 ARTICOLO 44 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e fut titolo VI COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 45 ARTICOLO 45 1. La Comunità e la Repubblica del Kirghizistan istituiscono una cooperazione Art. 46 Cooperazione industriale Art. 47 Promozione e tutela degli investimenti Art. 48 Commesse pubbliche Art. 49 Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformità Art. 50 Prodotti minerari e materie prime Art. 51 Cooperazione scientifica e tecnologica Art. 52 Istruzione e formazione Art. 53 Agricoltura e settore agroindustriale Art. 54 Energia Art. 55 Ambiente Art. 56 Trasporti Art. 57 Servizi postali e telecomunicazioni Art. 58 Servizi finanziari Art. 59 Riciclaggio del denaro Art. 60 Sviluppo regionale Art. 61 Cooperazione sociale Art. 62 Turismo Art. 63 Piccole e medie imprese Art. 64 Informazione e comunicazione Art. 65 Tutela dei consumatori Art. 66 Dogane Art. 67 Cooperazione statistica Art. 68 Economia Art. 69 Droga titolo VII COOPERAZIONE CULTURALE
Art. 70 ARTICOLO 70 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione c titolo VIII COOPERAZIONE FINANZIARIA SOTTO FORMA DI ASSISTENZA TECNICA
Art. 71 ARTICOLO 71 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli artico Art. 72 ARTICOLO 72 Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del TACIS come disciplinato Art. 73 ARTICOLO 73 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabili Art. 74 ARTICOLO 74 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adop titolo IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 75 ARTICOLO 75 E istituito un Consiglio di cooperazione di sorvegliare l'attuazione del prese Art. 76 ARTICOLO 76 1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 77 ARTICOLO 77 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito Art. 78 ARTICOLO 78 Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi Art. 79 ARTICOLO 79 Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relaz Art. 80 ARTICOLO 80 E istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente Art. 81 ARTICOLO 81 1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlament Art. 82 ARTICOLO 82 Il Comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni ut Art. 83 ARTICOLO 83 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garanti Art. 84 ARTICOLO 84 Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure Art. 85 ARTICOLO 85 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi dispos Art. 86 ARTICOLO 86 1. Ciascuna parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controv Art. 87 ARTICOLO 87 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropri Art. 88 ARTICOLO 88 Il trattamento riservato alla Repubblica del Kirghizistan ai sensi del present Art. 89 ARTICOLO 89 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica del Kirghi Art. 90 ARTICOLO 90 Fintantochè le questioni contemplate dal presente accordo sono state contempla Art. 91 ARTICOLO 91 Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di Art. 92 ARTICOLO 92 1. Le Parti prendendo tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'a Art. 93 ARTICOLO 93 Gli allegati I e II e il protocollo costituiscono parte integrante del present Art. 94 ARTICOLO 94 Fino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equ Art. 95 ARTICOLO 95 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i tr Art. 96 ARTICOLO 96 Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del Art. 97 ARTICOLO 97 L'originale del presente accordo redatto nelle lingue danese, finlandese, fran Art. 98 ARTICOLO 98 Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive proc Art. 99 ARTICOLO 99 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata i Protocollo
titolo IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Consegna/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Adempimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Obbligo di osservare la riservatezza Art. 11 Uso delle informazioni Art. 12 Esperti e testimoni Art. 13 Spese di assistenza Art. 14 Esecuzione Art. 15 Complementarità Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360