Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 apr 1997
1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' dell'accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-rd-2