Protocollo›Titolo X
Art. 4
110 / 121Assistenza spontanea
In vigore dal 3 apr 1997
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano nell'ambito delle loro competenze assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora senza previa richiesta qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorchè ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti:
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-p-4