Art. 4 · Assistenza spontanea
ProtocolloTitolo X

Art. 4

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Assistenza spontanea

In vigore dal 3 apr 1997
Assistenza spontanea Le Parti si prestano nell'ambito delle loro competenze assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora senza previa richiesta qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorchè ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti: - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-p-4