Accordo›Titolo X
Art. 84
84 / 121In vigore dal 3 apr 1997
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un Iato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Moldavia, normalmente alti funzionari, dall'altro, il Comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica di Moldavia.
Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le modalità del suo funzionamento.
2. Il Consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-84