Art. 8
AccordoTitolo II

Art. 8

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In vigore dal 3 apr 1997
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Repubblica di Moldavia e della Comunità; - avvalendosi pienamente dei canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.; - scambiandosi informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa; - utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo politico.
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