Accordo›Titolo VII
Art. 72
72 / 121Tutela dei consumatori
In vigore dal 3 apr 1997
Tutela dei consumatori
Le Parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. La cooperazione può comprendere, tra l'altro, scambi di informazioni sulla riforma legislativa e istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori e l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-72