Art. 69 · Turismo
AccordoTitolo VII

Art. 69

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Turismo

In vigore dal 3 apr 1997
Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprenderà azioni intese a: - agevolare il turismo; - favorire la cooperazione tra gli enti dei turismo ufficiali; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-69