Accordo
Art. 46
19 / 121In vigore dal 3 apr 1997
Fatto salvo il disposto dell', nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa quale attribuzione del diritto a:
- i cittadini degli Stati membri o della Moldavia a entrare o a
soggiornare sul territorio rispettivamente della Moldavia o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- le controllate o sedi secondarie comunitarie di società moldave
a impiegare cittadini moldavi sui territorio della Comunità;
- le controllate o sedi secondarie moldave di società comunitarie
a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunità;
- le società moldave o le controllate o sedi secondarie
comunitarie di società moldave a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini moldavi che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone;
- le società comunitarie o le sedi secondarie o controllate
moldave di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-46