Art. 36
Accordo

Art. 36

9 / 121
In vigore dal 3 apr 1997
1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o moldave stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti. 2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-36