Art. 35
Accordo

Art. 35

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In vigore dal 3 apr 1997
1. Le Parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'; le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell', il Governo della Moldavia informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività in Moldavia delle sedi secondarie e controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Moldavia di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione in Moldavia di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per lo stabilimento di società comunitarie sul suo territorio e per l'attività della controllate e sedi secondarie di società comunitarie stabilite in Moldavia più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie già stabilite in Moldavia al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-35