Accordo
Art. 29
2 / 121In vigore dal 3 apr 1997
1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società moldave che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.
b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli
Stati membri concedono alle controllate delle società moldave stabilite sul loro territorio un trattamento non meno
favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.
c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la
Comunità e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie
delle società moldave stabilite sul loro territorio un
trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di
quello concesso alle sedi secondarie di società dei paesi terzi.
2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e conformemente alle sue legislazioni e normative, la Moldavia concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società dei paesi terzi.
b) Conformemente alle sue legislazioni e normative, la Moldavia
concede alle controllate e alle sedi secondarie di società
comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non
meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle
sue società e sedi secondarie oppure, se migliore, alle società o sedi secondarie di paesi terzi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici per le controllate di società dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima.
Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 le società stabilite nella Comunità e in Moldavia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le società stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-29