Art. 21
AccordoTitolo III

Art. 21

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In vigore dal 3 apr 1997
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'. 2. È creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità da un lato e della Repubblica di Moldavia dall'altro. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-21