Accordo›Titolo III
Art. 16
34 / 121In vigore dal 3 apr 1997
Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-16