Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994. 125 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI E Art. 29 ARTICOLO 29 1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gl Art. 30 ARTICOLO 30 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 101, le disposizioni dell'articol Art. 31 ARTICOLO 31 Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società moldava" Art. 32 ARTICOLO 32 1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, a ciascuna Parte non è impe Art. 33 ARTICOLO 33 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera Art. 34 ARTICOLO 34 1. Fatte salve le disposizioni dei capitolo I, una società comunitaria o molda Art. 35 ARTICOLO 35 1. Le Parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure Art. 36 ARTICOLO 36 1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnan Art. 37 ARTICOLO 37 Le Parti collaborano al fine di sviluppare in Moldavia un settore terziario or Art. 38 ARTICOLO 38 1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso Art. 39 ARTICOLO 39 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in fun Art. 40 ARTICOLO 40 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limit Art. 41 ARTICOLO 41 Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle P Art. 42 ARTICOLO 42 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le società cont Art. 43 ARTICOLO 43 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corr Art. 44 ARTICOLO 44 Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso Art. 45 ARTICOLO 45 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente tit Art. 46 ARTICOLO 46 Fatto salvo il disposto dell'articolo 34, nessuna disposizione dei capitoli II titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 ARTICOLO 2 Il rispetto della democrazia, dei principi del diritto internazionale e dei dir Art. 3 ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità nell'area Art. 4 ARTICOLO 4 Le Parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica in M Art. 5 ARTICOLO 5 Le Parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifich titolo II DIALOGO POLITICO
Art. 6 ARTICOLO 6 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensifiche Art. 7 ARTICOLO 7 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consigl Art. 8 ARTICOLO 8 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, Art. 9 ARTICOLO 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Comitat titolo III SCAMBI DI MERCI
Art. 10 ARTICOLO 10 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favor Art. 11 ARTICOLO 11 1. Le Parti convengono che la libertà di transito delle merci è fondamentale p Art. 12 ARTICOLO 12 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazional Art. 13 ARTICOLO 13 Le merci originarie della Moldavia e della Comunità sono importate, rispettiva Art. 14 ARTICOLO 14 1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Art. 15 ARTICOLO 15 I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti: i) Art. 16 ARTICOLO 16 Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato. Art. 17 ARTICOLO 17 1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle Parti in quantità ta Art. 18 ARTICOLO 18 Nessuna disposizione del presente Titolo, e in particolare l'articolo 17, preg Art. 19 ARTICOLO 19 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle imp Art. 20 ARTICOLO 20 Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientran Art. 21 ARTICOLO 21 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità Art. 22 ARTICOLO 22 Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni del trattato ch titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI
Art. 23 ARTICOLO 23 1. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Art. 24 Coordinamento della previdenza sociale Art. 25 ARTICOLO 25 Le misure adottare in conformità dell'articolo 24 bis non pregiudicano i dirit Art. 26 ARTICOLO 26 Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un co Art. 27 ARTICOLO 27 Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavo Art. 28 ARTICOLO 28 Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli titolo V PAGAMENTI CORRENTI E CAPITALE
Art. 47 ARTICOLO 47 1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibi titolo VI CONCORRENZA, TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE E COOPERAZIONE LEGISLATIVA
Art. 48 ARTICOLO 48 1. Le Parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le ri Art. 49 ARTICOLO 49 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, Art. 50 ARTICOLO 50 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e fut titolo VII COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 51 ARTICOLO 51 1. La Comunità e la Repubblica di Moldavia istituiscono una cooperazione econo Art. 52 Cooperazione industriale Art. 53 Promozione e tutela degli investimenti Art. 54 Commesse pubbliche Art. 55 Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformità Art. 56 Prodotti minerari e materie prime Art. 57 Cooperazione scientifica e tecnologica Art. 58 Istruzione e formazione Art. 59 Agricoltura e settore agroindustriale Art. 60 Energia Art. 61 Ambiente Art. 62 Trasporti Art. 63 Servizi postali e telecomunicazioni Art. 64 Servizi finanziari Art. 65 Politica monetaria Art. 66 Riciclaggio del denaro Art. 67 Sviluppo regionale Art. 68 Cooperazione sociale Art. 69 Turismo Art. 70 Piccole e medie imprese Art. 71 Informazione e comunicazione Art. 72 Tutela dei consumatori Art. 73 Dogane Art. 74 Cooperazione statistica Art. 75 Economia Art. 76 Droga titolo VIII COOPERAZIONE CULTURALE
Art. 77 ARTICOLO 77 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione c titolo IX COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 78 ARTICOLO 78 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli artico Art. 79 ARTICOLO 79 Detta assistenza finanziaria è disciplinata dal regolamento del Consiglio dell Art. 80 ARTICOLO 80 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabili Art. 81 ARTICOLO 81 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adop titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 82 ARTICOLO 82 È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazion Art. 83 ARTICOLO 83 1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 84 ARTICOLO 84 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito Art. 85 ARTICOLO 85 Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi Art. 86 ARTICOLO 86 Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relaz Art. 87 ARTICOLO 87 È istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente Art. 88 ARTICOLO 88 1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlament Art. 89 ARTICOLO 89 Il Comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni ut Art. 90 ARTICOLO 90 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garanti Art. 91 ARTICOLO 91 Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure Art. 92 ARTICOLO 92 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi dispos Art. 93 ARTICOLO 93 1. Ciascuna Parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controv Art. 94 ARTICOLO 94 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropri Art. 95 ARTICOLO 95 Il trattamento riservato alla Repubblica di Moldavia ai sensi del presente acc Art. 96 ARTICOLO 96 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Moldavi Art. 97 ARTICOLO 97 Fintantochè le questioni contemplate dal presente accordo sono state contempla Art. 98 ARTICOLO 98 Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso può Art. 99 ARTICOLO 99 1. Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'ad Art. 100 ARTICOLO 100 Gli allegati da I a V e il protocollo relativo costituiscono parte integrante Art. 101 ARTICOLO 101 Fintantochè gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti e Art. 102 ARTICOLO 102 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano Art. 103 ARTICOLO 103 Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del pr Art. 104 ARTICOLO 104 Il presente accordo è redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, fran Art. 105 ARTICOLO 105 Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive pro Art. 106 ARTICOLO 106 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata Protocollo
titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Consegna/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Adempimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Obbligo di osservare la riservatezza Art. 11 Uso delle informazioni Art. 12 Esperti e testimoni Art. 13 Spese di assistenza Art. 14 Esecuzione Art. 15 Complementarità Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360