Art. 97 · COOPERAZIONE STATISTICA
AccordoTitolo VI

Art. 97

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COOPERAZIONE STATISTICA

In vigore dal 2 apr 1997
COOPERAZIONE STATISTICA 1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Lettonia. 2. In particolare, le Parti cooperano al fine di: - rafforzare l'apparato statistico della Lettonia; - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari); - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica; - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari; - garantire il carattere riservato dei dati; - scambiare informazioni statistiche. 3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.
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