Art. 93 · TURISMO
AccordoTitolo VI

Art. 93

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TURISMO

In vigore dal 2 apr 1997
TURISMO Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione nel settore del turismo, in particolare: - agevolando il flusso di turisti; - intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.; - trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari; - sviluppando i progetti di cooperazione regionale; - esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra città, ecc.); - introducendo sistemi informatizzati di prenotazione e di informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e norme di tutela di consumatori per i turisti.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-93