Accordo›Titolo VI
Art. 85
85 / 131TELECOMUNICAZIONI, SERVIZI POSTALI E TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE
In vigore dal 2 apr 1997
TELECOMUNICAZIONI, SERVIZI POSTALI E TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE 1. Le Parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:
- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, di servizi postali e di trasmissioni radiotelevisive;
- definizione di un quadro normativo stabile e coerente per le telecomunicazioni, i servizi postali e le trasmissioni radiotelevisive;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti;
- attività di formazione e consulenza;
- trasferimenti di tecnologia;
- esecuzione congiunta di progetti da parte di organismi competenti di entrambe le Parti;
- promozione delle norme e dei sistemi di certificazione europei;
- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione,
soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.
2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari:
- sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni, dei servizi postali e delle trasmissioni radiotelevisive in Lettonia, nonché di strumenti e procedure giuridici;
- ammodernamento della rete di telecomunicazioni lettone e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione dei sistemi transeuropei;
- aspetti giuridici delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico europeo: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse, struttura tariffaria nella telefonia vocale;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento delle reti di dati e sviluppo di servizi d'informazione in base ai dati;
- modernizzazione dei servizi postali e radiotelevisivi lettoni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-85