Accordo
Art. 71
54 / 131In vigore dal 2 apr 1997
La Comunità fornisce alla Lettonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:
- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti;
- aiuto per migliorare le procedure doganali e le statistiche;
- aiuto per il ravvicinamento della legislazione lettone a quella dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-71