Art. 71
Accordo

Art. 71

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In vigore dal 2 apr 1997
La Comunità fornisce alla Lettonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro: - scambi di esperti; - tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi; - organizzazione di seminari; - attività di formazione; - collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti; - aiuto per migliorare le procedure doganali e le statistiche; - aiuto per il ravvicinamento della legislazione lettone a quella dell'Unione europea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-71