Art. 3
AccordoTitolo I

Art. 3

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In vigore dal 2 apr 1997
1. L'associazione prevede un periodo transitorio, menzionato negli articoli specifici qui di seguito, che scadrà al più tardi il 31 dicembre 1999. 2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il Consiglio di associazione di cui all' esaminerà periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte della Lettonia in base ai principi menzionati nel preambolo. 3. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 non si applica nè al Titolo II nè al Titolo III.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-3