Art. 90 · SVILUPPO REGIONALE
AccordoTitolo VI

Art. 90

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SVILUPPO REGIONALE

In vigore dal 11 apr 1997
SVILUPPO REGIONALE 1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure: - scambi di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza all'Estonia per l'elaborazione di tali politiche; - azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico; - studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunità; - scambi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza; - scambi di funzionari e di esperti; - assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere; - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.
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