Accordo›Titolo VI
Art. 85
85 / 130INFRASTRUTTURE D'INFORMAZIONE
In vigore dal 11 apr 1997
INFRASTRUTTURE D'INFORMAZIONE
Le Parti si adoperano per ampliare e rafforzare la cooperazione al fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede:
- scambi di informazioni sulle politiche e sui programmi volti a creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi;
- una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le reti d'informazione attuali (università e/o enti governativi);
- scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti e industriali di entrambe le Parti;
- formazione e consulenze;
- esecuzione congiunta di progetti;
- promozione e definizione congiunta di norme, metodi di certificazione e metodi di prova;
- promozione di un quadro normativo appropriato;
- promozione dello sviluppo dei servizi d'informazione e delle infrastrutture.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-85