Art. 49
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Art. 49

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In vigore dal 11 apr 1997
Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e dell'Estonia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Estonia e nella Comunità, il Consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il Consiglio di associazione può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-49