Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995. 134 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMB Art. 9 ARTICOLO 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari del Art. 10 ARTICOLO 10 I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità Art. 11 ARTICOLO 11 I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione in Estonia di p Art. 12 ARTICOLO 12 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si Art. 13 ARTICOLO 13 Il 1° gennaio 1995, vengono aboliti tutti gli oneri di effetto equivalente a d Art. 14 ARTICOLO 14 1. Il 1° gennaio 1995, la Comunità e l'Estonia aboliscono i dazi doganali all' Art. 15 ARTICOLO 15 Il regime specifico per il commercio di prodotti tessili e di capi d'abbigliam Art. 16 ARTICOLO 16 Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'inserimento di una compon Art. 17 ARTICOLO 17 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli ori Art. 18 ARTICOLO 18 Il protocollo n. 2 specifica il regime commerciale applicabile ai prodotti agr Art. 19 ARTICOLO 19 1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantita Art. 20 ARTICOLO 20 Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'artico Art. 21 ARTICOLO 21 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca ori Art. 22 ARTICOLO 22 1. Le concessioni riconosciute a norma del presente accordo sono specificate n Art. 23 ARTICOLO 23 Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi tra le Parti di t Art. 24 ARTICOLO 24 1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, negli scambi tra la Comunità e l'Estonia: Art. 25 ARTICOLO 25 1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura f Art. 26 ARTICOLO 26 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni do Art. 27 ARTICOLO 27 L'Estonia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle di Art. 28 ARTICOLO 28 Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano veri Art. 29 ARTICOLO 29 Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tal Art. 30 ARTICOLO 30 Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 24 porti a i) una Art. 31 ARTICOLO 31 Gli Stati membri dell'Unione europea e l'Estonia procedono ad un progressivo r Art. 32 ARTICOLO 32 1. Nel caso in cui la Comunità o l'Estonia assoggettino le importazioni di pro Art. 33 ARTICOLO 33 Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle pre Art. 34 ARTICOLO 34 L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all' Art. 35 ARTICOLO 35 Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche dis Art. 43 ARTICOLO 43 1. La Comunità e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori spe Art. 44 ARTICOLO 44 1. Le disposizioni dell'articolo 43 non si applicano ai servizi di trasporto a Art. 45 ARTICOLO 45 Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società estone" Art. 46 ARTICOLO 46 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, fatta eccezione per i servizi Art. 47 ARTICOLO 47 1. Le disposizioni degli articoli 43 e 46 non impediscono a una delle Parti di Art. 48 ARTICOLO 48 1. Una "società comunitaria" o una "società estone" stabilita, rispettivamente Art. 49 ARTICOLO 49 Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e dell'Estonia l Art. 50 ARTICOLO 50 Entro la fine del 1999, l'Estonia può prendere misure in deroga alle disposizi Art. 51 ARTICOLO 51 1. Le Parti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a prender Art. 52 ARTICOLO 52 1. Le Parti si astengono da misure che rendano le condizioni per la prestazion Art. 53 ARTICOLO 53 1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impeg Art. 54 ARTICOLO 54 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limit Art. 55 ARTICOLO 55 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle Art. 56 ARTICOLO 56 Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell Art. 57 ARTICOLO 57 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente tit Art. 58 ARTICOLO 58 Le Parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel fo Art. 59 ARTICOLO 59 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le mis Art. 63 ARTICOLO 63 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nell Art. 64 ARTICOLO 64 1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi Art. 65 ARTICOLO 65 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese di cui sono stati ricono Art. 66 ARTICOLO 66 1. A norma del presente articolo e dell'allegato IX, le Parti confermano l'imp Art. 67 ARTICOLO 67 1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli Art. 68 ARTICOLO 68 Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica Art. 69 ARTICOLO 69 Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti set Art. 70 ARTICOLO 70 La Comunità fornisce all'Estonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare q titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 ARTICOLO 2 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito dall'At Art. 3 ARTICOLO 3 Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per titolo II DIALOGO POLITICO
Art. 4 ARTICOLO 4 L'Unione europea e l'Estonia sviluppano e intensificano il dialogo politico, ch Art. 5 ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le Art. 6 ARTICOLO 6 1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito d Art. 7 ARTICOLO 7 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato titolo III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art. 8 ARTICOLO 8 1. All'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni comm titolo IV CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 36 ARTICOLO 36 1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato memb Art. 37 ARTICOLO 37 1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di na Art. 38 ARTICOLO 38 1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni Art. 39 ARTICOLO 39 Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'arti Art. 40 ARTICOLO 40 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in Art. 41 ARTICOLO 41 A decorrere dalla fine del 1999 o anche prima, se la situazione sociale ed eco Art. 42 ARTICOLO 42 Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante titolo V PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
Art. 60 ARTICOLO 60 Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile secon Art. 61 ARTICOLO 61 1. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pag Art. 62 ARTICOLO 62 1. Le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni ne titolo VI COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 71 ARTICOLO 71 1. La Comunità e l'Estonia sviluppano ulteriormente la cooperazione economica Art. 72 COOPERAZIONE INDUSTRIALE Art. 73 PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI Art. 74 PICCOLE E MEDIE IMPRESE Art. 75 NORME IN CAMPO AGRICOLO E INDUSTRIALE E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Art. 76 COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Art. 77 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Art. 78 AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE Art. 79 PESCA Art. 80 ENERGIA Art. 81 SICUREZZA NUCLEARE Art. 82 AMBIENTE Art. 83 TRASPORTI Art. 84 TELECOMUNICAZIONI, SERVIZI POSTALI E TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE Art. 85 INFRASTRUTTURE D'INFORMAZIONE Art. 86 BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI Art. 87 COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA REVISIONE DEI CONTI E DEI CONTROLLI FINANZIARI Art. 88 POLITICA MONETARIA Art. 89 RICICLAGGIO DEL DENARO Art. 90 SVILUPPO REGIONALE Art. 91 COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE Art. 92 TURISMO Art. 93 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Art. 94 TUTELA DEI CONSUMATORI Art. 95 DOGANE Art. 96 COOPERAZIONE STATISTICA Art. 97 ECONOMIA Art. 98 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 99 DROGA titolo VII COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE
Art. 100 ARTICOLO 100 1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive titolo VIII COOPERAZIONE CULTURALE
Art. 101 ARTICOLO 101 1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazio titolo IX COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 102 ARTICOLO 102 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità deg Art. 103 ARTICOLO 103 Tale assistenza finanziaria è coperta: - sia nell'ambito del programma indica Art. 104 ARTICOLO 104 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabil Art. 105 ARTICOLO 105 1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto della disponibilità di Art. 106 ARTICOLO 106 L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità eme Art. 107 ARTICOLO 107 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si ado Art. 108 ARTICOLO 108 L'Estonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 109 ARTICOLO 109 È istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazio Art. 110 ARTICOLO 110 1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consig Art. 111 ARTICOLO 111 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di ass Art. 112 ARTICOLO 112 1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi c Art. 113 ARTICOLO 113 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistit Art. 114 ARTICOLO 114 Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro co Art. 115 ARTICOLO 115 È istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tr Art. 116 ARTICOLO 116 1. Il Comitato parlamentare è composto, da un lato, da membri del Parlamento Art. 117 ARTICOLO 117 Il Comitato parlamentare può chiedere informazioni inerenti all'attuazione de Art. 118 ARTICOLO 118 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire Art. 119 ARTICOLO 119 L'accordo non impedisce ad una Parte di adottare qualsiasi misura: a) ritenut Art. 120 ARTICOLO 120 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi dispo Art. 121 ARTICOLO 121 Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari dell'Estonia non b Art. 122 ARTICOLO 122 1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario Art. 123 ARTICOLO 123 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di d Art. 124 ARTICOLO 124 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi St Art. 125 ARTICOLO 125 I protocolli nn. 1-5 e gli allegati 1-X sono parte integrante del presente ac Art. 126 ARTICOLO 126 Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Part Art. 127 ARTICOLO 127 Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario d Art. 128 ARTICOLO 128 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano Art. 129 ARTICOLO 129 Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, fra Art. 130 ARTICOLO 130 Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettiv Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360